Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
      2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.